Statuto

STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale

“Movimento per i Diritti delle Donne – APS”

 

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, un’Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: ” Movimento per i Diritti delle Donne – APS” con sede legale nel Comune di Rimini, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere una serie di attività che agiscono sul fenomeno complesso e multidimensionale della violenza contro le donne e le/i minori, con una serie di interventi mirati afferenti a cinque macro-aree obiettivo interconnesse: cultura, salute, diritti, lavoro e ricerca.

  1. attività di carattere socio-culturale riguardanti la progettazione, l’erogazione e la valutazione di interventi di informazione, comunicazione, sensibilizzazione, prevenzione e formazione sul tema della violenza contro le donne in ogni sua forma e contesto: fisica, sessuale, psicologica, economica, individuale, familiare, assistita, sociale, virtuale, istituzionale e in tutte le sue forme

Tali attività, riguarderanno tutti i soggetti sociali e istituzionali coinvolti e avranno come scopo, tra gli altri:

  • promuovere il dibattito sulla violenza contro le donne, contro le/i minori e i soggetti fragili, con particolare attenzione alla violenza domestica;

  • promuovere il dibattito sulla discriminazione contro le donne;

  • promuovere la cultura di genere, per una lettura al femminile della società e delle leggi che la governano;

  • offrire servizi di consulenza e assistenza legale sui temi del presente statuto.

A tal fine, saranno utilizzate, in modalità autonoma o combinata, diverse metodologie e strumenti di comunicazione-formazione erogati in presenza o online: formazione continua, convegni, pubblicazioni, rapporti di ricerca, workshop, eventi, raccolte fondi, promozione e pubblicità, mostre, produzione di materiale audio e video.

Costituzione di comunità di pratiche su base territoriale: comunale, provinciale, regionale e nazionale e internazionale.

  1. Attività di cura e benessere a salvaguardia e promozione della salute psico-fisica della donna, delle figlie/i e della relazione madre-figlie/i,

Sostegno ed accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dalla violenza in tutte le sue forme e in tutte le sue fasi dal riconoscimento della stessa alla sua fuoriuscita e successivi stadi .

Percorsi di psicoterapia individuale e di gruppo, per donne e minori

Costituzione di gruppi di sostegno di auto-aiuto in forma telematica e/o in presenza

Ricezione di richieste di aiuto con modalità di ascolto attivo in presenza e online, anche con l’apporto di professioniste

Promozione del connubio tra benessere e cultura

Attività di DBN (discipline bionaturali) e olistiche, oltreché sportive

  1. Attività di tutela e sostegno dei diritti delle donne e della maternità; per una sana genitorialità nella relazione madre-figlia/o, garantendo sostegno etico e culturale

Attenzione sensibile per tutte le persone con fragilità

Attività di tutela e supporto legale a garanzia dei diritti delle donne e delle loro figlie/i

Consulenza e assistenza legale per le donne e le famiglie

Costituzione dell’associazione come parte civile nei procedimenti giudiziari;

  1. Attività di supporto e sostegno all’indipendenza economica e lavorativa della donna.

Corsi e percorsi di formazione professionale, volti all’acquisizione di skills e competenze specifiche

Convenzioni con aziende di piccole, medie e grandi dimensioni nel settore pubblico e privato

Attività di supporto e sostegno all’avvio di start-up al femminile.

Creazione di luoghi, virtuali e/o in presenza, per una condivisione di idee, crowdfunding fundraising, landing donation e microcredito;

  1. Attività di osservazione, ricerca, analisi, studio, valutazione e divulgazione (azione-formazione-pubblicazione del fenomeno in oggetto: discriminazione della donna, misconoscimento dei diritti della donna, violenza sulle donne e le/i minori

Costituzione di un osservatorio, polo di osservazione critica del fenomeno

Attività di ricerca con metodologie standard, non standard e miste (qualitative, quantitative, sperimentali)

costituzione di equipe di lavoro multidisciplinari

rapporti con altri enti/centri di ricerca

costituzione di tavoli di lavoro politico-istituzionali

redazione di rapporti di ricerca e diffusione dei risultati attraverso metodologie comunicative attive e partecipative (in presenza e online)

specifica di altre attività:

  • creazione di reti ad hoc, relative ad ogni specifica macro-area

  • partecipazione a bandi e progetti

  • Accoglienza e consulenze specialistiche telefoniche, telematiche e/o in presenza, finalizzate all’analisi della situazione e dei bisogni dell’utenza accolta;

  • attività di assistenza socio-abitativa, in collaborazione e in rete con le strutture territoriali di riferimento

  • costituzione e gestione di soluzioni abitative, case-famiglia o comunità, in collaborazione con i servizi sociali per l’accoglienza delle donne e delle/i minori in difficoltà.

Le attività dell’associazione sono svolte prevalentemente a favore delle/i proprie/i associate/i, delle/i loro familiari o di terzi tramite l’apporto prevalente dell’attività di volontariato delle/i proprie/i associate/i. In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

 

Art. 3 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. Le socie e i soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.

Possono essere socie e soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero delle e degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associata/o presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

 

 

 

statuto

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione delle/i socie/i

L’ammissione a socia/o, deliberata dall’Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle/gli interessate/i in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.

L’Organo di amministrazione comunica all’interessato la deliberazione e cura l’annotazione delle/i nuove/i aderenti nel libro dei soci dopo che le/gli stesse/i avranno versato la quota associativa annuale.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessata/o in forma scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associata/o non ammessa/o ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea delle/gli associate/i che sarà convocata.

La qualità di socia/o si perde:

  • per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;

  • per recesso;

  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;

  • per esclusione:

  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione delle/i socie/i è deliberata dall’Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto alla/al socia/o gli addebiti che alla/o stessa/o vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associata/o ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea delle/i socie/i che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro socie/i a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di amministrazione.

Il recesso da parte delle/gli associate/i deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione della/del socia/oi vengono annotati da parte dell’Organo di amministrazione sul libro delle/gli associate/i.

La/il socia/o receduta/o o esclusa/o non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 5 – Diritti e doveri delle/i socie/i

Le/i socie/i hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

  • godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

  • prendere visione dei libri sociali dell’Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all’Organo di amministrazione;

  • esprimere il proprio voto in assemblea, ogni socia/o ha diritto ad un solo voto.

Le/i socie/i sono obbligate/i a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • svolgere la propria attività verso le/gli altre/i in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi.

 

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea delle/i socie/i;

  • l’Organo di amministrazione;

  • la Presidente;

  • l’Organo di revisione legale dei conti;

  • l’Organo di controllo.

L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 7 – L’Assemblea

L’Assemblea generale delle/gli associate/i è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto le/gli associate/i iscritte/i da almeno tre mesi nel libro socie/i ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associata/o potrà farsi rappresentare in Assemblea da un’altra/o associata/o con delega scritta. Ogni associata/o non può ricevere più di 2 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dalla Presidente dell’Organo di amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta la stessa Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell’Organo di amministrazione o un decimo delle/gli associate/i.

L’Assemblea è presieduta dalla Presidente dell’Organo di amministrazione o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe da altro membro dell’Organo di amministrazione eletto dalle/i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associata/o almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Così come previsto dall’art. 24, comma 4 del D.Lgs 117/2017, è ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associata/o che partecipa e vota.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle/i socie/i. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle/i socie/i intervenute/i o rappresentate/i, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

 

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca le/i componenti degli organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

  • delibera sulla responsabilità delle/i componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull’esclusione delle/gli associate/i;

  • approva eventuali regolamenti;

  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuove/i associate/i;

  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;

  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

  • individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 2 che precede.

 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno delle/gli associate/i, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle/gli associate/i e il voto favorevole dei tre quarti delle/i presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle/gli associate/i.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

 

Art. 8 – L’Organo di amministrazione

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove elette dall’Assemblea delle/i socie/i. I membri dell’Organo di amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell’Organo di amministrazione esclusivamente le associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di amministrazione decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di amministrazione decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L’Organo di amministrazione:

  • nomina al suo interno una Presidente, una Vice-Presidente ed una Segretaria;

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

  • predispone il bilancio;

  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle/gli associate/i;

  • predispone l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea delle/i socie/i.

L’Organo di amministrazione è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe dal membro più anziano di età.

L’Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta la Presidente, o in sua vece la Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza delle/gli intervenute/i.

I verbali di ogni adunanza dell’Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura della Segretaria o da chi ha svolto le funzioni da segretaria (nel caso non venga nominata preventivamente) e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 9 – La Presidente

La Presidente, nominata dall’Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea delle/i socie/i, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch’essa nominata dall’Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’organo di Amministrazione per l’elezione della nuova Presidente.

La Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso ella deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

 

Art. 10 – L’Organo di revisione legale dei conti

L’Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L’Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell’Organo di amministrazione ed è rieleggibile. L’Organo di revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 

Art. 11 – Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs 117/2017.

L’Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri. Se nominato:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

  • esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Le/I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle amministratrici notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 13 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi delle/gli associate/i;

  2. eredità, donazione e legati;

  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. entrate derivanti dall’esercizio di attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;

  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra le/gli associate/i durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea delle/i socie/i entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte/i le/gli associate/i assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 14 – Volontarie/i

Le/I volontarie/i sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività delle/i volontarie/i non può essere retribuita in alcun modo, neppure dalle/i beneficiarie/i.

Alle/i volontarie/i possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

 

Art. 15 – Assicurazione delle/i volontarie/i

Le/I volontarie/i sono assicurate/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle/gli associate/i aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

 

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.